Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Con Determinazione del 29 gennaio 2026, n. 12 la Corte dei Conte ha statuito che per Acque del Sud S.p.A. sussistono le condizioni per l’esercizio del controllo da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259